DELOCALIZZARE TUTTI I SITI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI SITUATI NELLE ZONE ABITATE E CHE A CAUSA DELLA LORO ATTIVITA' LAVORATIVA ARRECANO DANNO ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE UMANA INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE: B) Prodotti e materiali: 33. Cementi – produzione; (art.216 testo unico delle leggi sanitarie e allegato D.M. 5 settembre 1994 di cui all'art. 216). La disciplina delle industrie insalubri secondo un'ampia accezione, si riferisce, in ugual modo, a qualsiasi attività che possa dar luogo ad occasioni di pericolo. Una recente decisione del T.A.R. Toscana può, da sola, riassumere tutta la questione, andando dettagliatamente a specificare che: «Il concetto di industria utilizzato dal Legislatore nell'art. 216 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, a norma del quale vengono effettuate le classificazioni delle industrie insalubri di prima e seconda classe, non attiene esclusivamente all'attività umana diretta alla produzione di beni mediante procedimenti di carattere artificiale, ma si riferisce sostanzialmente a tutte quelle attività che, modificando la situazione socio-ambientale del territorio, possono dar luogo ad occasioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica." Sul punto della localizzazione delle industrie insalubri di 1^ classe, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il giudizio valutativo del Comune su dette industrie, che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni, presenta ampi margini di insindacabilità, censurabile solo quando le valutazioni di lontananza e vicinanza siano manifestamente illogiche (Cons. di Stato, V, n.240/90). L’art. 216 del t.u. delle leggi sanitarie n. 1265/1934, al quinto comma, prevede una deroga per la “industria o manifattura” insalubre di prima classe, che può essere “permessa nell’abitato” se l’interessato dimostri che per l’introduzione di metodi o cautele il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato; il Comune, proprio ai sensi dell’art. 216 ricordato, è tenuto a verificare la nocività dell’impianto in concreto, con la specifica valutazione dei metodi e delle cautele offerte dall’interessato. Art. 5 Disciplina comunale del procedimento. 6. Nei casi in cui non si ravvisi la presenza di tutte le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute pubblica, l'amministrazione comunale può vietare l'attivazione dell'industria o subordinarla all'adozione di particolari cautele e misure atte ad assicurare le condizioni richieste. In quest'ultimo caso, il titolare dell'impianto dovrà fornire, nei termini assegnatigli, opportuna prova dell'adozione delle misure richieste. Le aziende insalubri sono definite nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie (RD n 1265/34) come "le manifatture che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti". Le categorie di aziende che devono essere considerate insalubri sono incluse in un elenco diviso in due classi sulla base delle sostanze chimiche utilizzate, dei processi produttivi e dei materiali prodotti. La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni, la seconda comprende quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Un'industria che sia iscritta nella prima classe, può essere ammessa nell'abitato qualora l'industriale provi che il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. I dati sono ricavati dalle richieste alle emissioni in atmosfera presentate presso le province - Assessorato Ecologia ed Ambiente, Servizio Ecologia e Ambiente ai sensi del D.P.R. 20/88. In base a tale decreto tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera sono tenuti a presentare all'autorità competente, domanda di autorizzazione corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni[9]. Rischi ambientali e rischi sanitari si legano in quanto la salvaguardia della salute, in primo luogo quella dei lavoratori. Le aziende produttrici di cemento sono classificate tra le aziende insalubri di prima classe ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994. Per tali aziende la norma prevede l'isolamento nelle campagne (oggi nelle zone industriali) o la lontananza dalle abitazioni, a meno che il titolare non provi che, per le speciali cautele messe in atto, l'esercizio dell'attività non crea nocumento alla salute del vicinato. In tale ambito, i problemi da risolvere attengono pertanto alla DELOCALIZZAZIONE delle aziende stesse dai centri abitati, favorendo uno sviluppo delle attività dove può essere migliore il livello di protezione ambientale e l'adeguamento agli standard richiesti dalla normativa in vigore.
Pino Ciampolillo
Comitato Cittadino Isola Pulita
Il Comitato Cittadino Isola Pulita chiede all’Amministrazione e al Consiglio Comunale:
- la individuazione e la classificazione, di tutte le aziende, presenti nel nostro Comune, considerate per legge “Aziende Insalubri”;
- la messa a punto di un programma di lavoro atto a limitare l’azione inquinante delle “aziende insalubri” e non solo;
- la individuazione delle aree da destinare alle aziende insalubri;- la messa a punto di un programma di delocalizzazione delle aziende insalubri dal conglomerato urbano;
- i progetti per un'azione di bonifica delle zone contaminate, recupero riqualificazione e pubblica fruibilità.
http://www.isolapulita.it
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