Riferimenti normativi
• Dlgs 4 agosto 1999, n. 372
- articolo 10, comma 1
• Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59
- articolo 12, comma 1
Dm 23 novembre 2001
Adempimento
Entro lunedì 1° dicembre 2008 (*) l'ex Apat (ora Ispra) deve trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio i dati relativi alle comunicazioni annuali ricevute ex articolo 4, Dm 23 novembre 2001, recante dati, formato e modalità di comunicazione di cui all’abrogato articolo 10, comma 1, Dlgs 372/1999 (ora articolo 12, comma 1, Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59).
(scadenza annuale)
(*) Lunedì 1° dicembre 2008 rappresenta la prima data utile, non festiva, entro la quale adempiere, poiché il termine originario del 30 novembre 2008 cade di domenica.
DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2005, n.59
Art. 12.
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. I gestori degli impianti di cui all'allegato I trasmettono
all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni
anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e
suolo, dell'anno precedente, secondo quanto gia' stabilito ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, in conformita' a quanto previsto dalla Commissione
europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche
ai dati e al formato della comunicazione di cui al comma 1, gia'
stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorita'
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
anche per l'invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,
assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle
successive elaborazioni.
Note all'art. 12:
- L'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372 cosi' recita:
«Art. 10. (Inventano delle principali emissioni e loro
fonti). - 1. (Omissis).
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente,
sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di
cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla
Commissione europea.».
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,
vedi note alle premesse.
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/93/10.htm

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