ALLEGATO 9 2007 15 OTTOBRE DIFFIDA CONF SERV 17 OTT CONCESSIONE PETCOKE SODANO FUNDARO
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO AMBIENTE
SERVIZIO 3 “TUTELA DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO”
Protocollo 73956 11.ottobre 2007
Oggetto: Ditta Italcementi S.p.a. Stabilimento di Isola delle Femmine Richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera Convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art 269 del D. Lgs 3 aprile 2006 n 152
Ditta Italcementi Via delle Cementerie 10 90040 Isola delle Femmine fax urgente 0918677138
Commissione Provinciale Tutela Ambientale Via Lincoln 121 90100 Palermo fax urgente 0916173522
Comune Isola delle Femmine fax urgente 0918677098
A.R.P.A. via Ugo La malfa 169 90146 Palermo fax urgente 0917078691
Gli enti indirizzo, al fine di esitare l’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata dalla ditta in oggetto, sono chiamati ad esprimere un parere motivato.
Per consentire il regolare svolgimento della conferenza la ditta –qualora non avesse già ottemperato – è invitata trasmettere in tempo utile copia dell’istanza e degli elaborati tecnici agli enti chiamati ad esprimere il parere.
Il parere potrà esser reso direttamente in conferenza, o potrà essere preventivamente trasmesso all’ufficio entro la data della conferenza, che si terrà il 17 ottobre 2007, dalle ore 15,00 alle ore 16,00 presso i locali di questo servizio.
I partecipanti alla conferenza dovranno essere muniti doi apposita delega.
Visto il programma della giornata prevede più conferenze è richiesta la massima puntualità.
Per eventuali chiarimenti contattare il responsabile del procedimento., Dottor Anzà (0917077585) il Sig Tarantino (0917077979 o l’ing La Rocca
(0917078664).
IL DIRIGENTE DEL 3° SERVIZIO DOTTOR ANZA’ SALVATORE
La riduttiva scelta operata
dall'Amministrazione competente di non includere nell'istruttoria un esame dei
materiali utilizzati e delle attività connesse alla produzione del cemento,
contrasta dunque con la disciplina vigente in tema di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento,, né a tale carenza si può efficacemente opporre che, ai
fini della valutazione degli effetti cumulativi degli impianti in questione,
sia stato prevista l'adozione di un piano di monitoraggio complessivo, perché
ciò si tradurrebbe (contraddittoriamente) in una considerazione unitaria del
sito operata ex post (in fase di monitoraggio) e non ex ante ( in fase
istruttoria), come doveva essere. Anche questo determina l'illegittimità del
procedimento in questione e, conse-guentemente, del provvedimento finale di
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
L'art. 5, comma 11, d.lgs 59/05 prevede
che :" L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni,
ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni
del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, …. Omissis….. In presenza di circostanze intervenute successivamente al
rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo
ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità
competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione
rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4".
Orbene le autorizzazioni eventualmente
possedute dalla controinteressata, non possono affatto riguardare l'utilizzo
del petcoke poiché antecedenti all'istanza volta all'ottenimento
dell'autorizzazione al suo utilizzo .
Conseguentemente, l'amministrazione
comunale avrebbe dovuto partecipare correttamente al procedimento volto al
rilascio dell'AIA per verificare la sussistenza delle condizioni per il
rilascio (o modifica) delle autorizzazioni di propria competenza, sulla base di
un concreto accertamento in ordine all'esistenza di effettive situazioni di
pericolo e di danno per la salute pubblica che tenesse conto anche delle
particolari condizioni di luogo e delle eventuali cautele adottabili. Tale accertamento non è mai stato fatto
dal Comune che, in tale ambito avrebbe potuto ( e dovuto nell'interesse della
collettività stanziata al suo interno ) anche autonomamente provvedere .(cfr in
proposito T.A.R. Lazio Latina, 20 luglio 2005, n. 621; T.A.R. Lombardia Milano,
sez. III, 05 novembre 2003, n. 4914, ed anche Consiglio Stato , sez. V, 19
aprile 2005, n. 1794 secondo cui:" Gli art. 216 e 217 r.d. 27 luglio
1934 n. 1265, conferiscono al comune ampi poteri in materia di industrie
insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione
a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e
seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di
eliminarli").
L'amministrazione procedente, ed il
Sindaco del comune di Isola delle Femmine:che " non solo è l'autorità
istituzionalmente competente in materia di provvedimenti volti a rimuovere
danni o pericoli per la salute pubblica derivanti dall'esercizio di lavorazioni
insalubri, ma è anche titolare di un'ampia potestà di valutazione della
tolleranza o meno delle dette lavorazioni, esercitabile in qualsiasi tempo, sia
al momento in cui venga richiesta l'attivazione dell'impianto sia in epoca
successiva" (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 15 febbraio 2001, n.
766,T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, 14 aprile 2003, n. 52), avrebbero dovuto porre
in essere un'adeguata istruttoria volta alla verifica delle condizioni di
pericolo per la salute pubblica che sarebbero derivate dall'utilizzo del
petcoke . Nulla di tutto ciò è stato fatto, l'amministrazione locale si è
limitata a partecipare alla conferenza di servizi decisoria del 20-2-08 esprimendo
parere favorevole relativamente allo scarico (quale ?) senza che risulti
effettuata alcuna attività istruttoria in materia
Con l'AIA, quindi, sono state rinnovate
implicitamente le precedenti autorizzazioni sanitarie senza aver consultato in
alcuna sede l'amministrazione locale e senza aver svolto una corretta
istruttoria volta a verificare la possibilità di rinnovo delle stesse ,
violando apertamente la previsione di cui al comma 11 dell'art.5 d.lgs 59/05.
(cfr. nello stesso senso Consiglio Stato , sez. VI, 09 aprile 2002, n. 1917)
Comitato Cittadino Isola Pulita
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