ed inoltre ...............
°viene utilizzato petcoke quale combustibile di alimentazione del Molino Crudo 3 (P.E. E14) e del forno 3 (P.E. E35);
°il petcoke viene trasportato trimestralmente dal porto di Palermo, stoccato nelle ex cava Raffo Rosso, trasportato con automezzi al capannone materie prime macinato (P.E. E21) e stoccato in sili (P.E. E. 12 E22, E23) prima dell’uso come combustibile;
°la Ditta, su richiesta, non ha indicato i combustibili autorizzati, né la data di inizio impiego del petcoke;
°la natura del petcoke non compare nei rapporti di rpova relativi alle misure periodiche delle emissioni in atmosfera effettuate dalla Ditta;
°le modalità di gestione del petcoke non sono citate nei decreti autorizzativi e non sono descritte nelle relazioni annuali prodotte dalla Ditta sul contenimento delle emissioni diffuse;
continua su....
L'impianto della Italcementi spa non è
mai stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, ciò risulta da quanto
affermato dall’ARTA con provvedimento n.10741 del 09/02/2007 , laddove si rilevava che “…. o che l'impianto, realizzato
negli anni 60, non è mai stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto
ambientale” .
Italcementi il 3-11-06 secondo le
previsioni del D.lgs 152/06 ante riforma intervenuta con il d.lgs 4/08, aveva
prodotto uno studio impatto ambientale previsto nella procedura V.I.A.
NESSUN
seguito è stato dato a tale studio e la stessa procedura VIA non risulta
essersi mai conclusa, infatti nella Conferenza di servizi tenutasi in data 21-11-2007 la stessa amministrazione rilevava che
il procedimento non poteva essere concluso dato che la procedura VIA non era
ancora terminata .
Ciò viola le norme che disciplinavano
tale procedimento prima della riforma posta in esser con il D.lgs4/08, ma viola
anche le nuove norme introdotte dal predetto decreto legislativo e
disciplinanti la valutazione d'impatto ambientale. Infatti, nell'uno e
nell'altro caso, è previsto il coinvolgimento del pubblico tramite la
pubblicazione dell'istanza e del progetto ai fini della sua partecipazione al
procedimento (artt.28 e 29 d.lgs 152/06 ante riforma ed artt. 24 post riforma
introdotta dal d.lgs 4/08), ed in tal caso l'istanza ed i relativi progetti presentati
il 3-11-2006 non sono mai stati portati a conoscenza del pubblico.
Inoltre, nessun provvedimento espresso
in ordine alla VIA è stato ancora adottato, o comunque comunicato ai soggetti
interessati, così come previsto dall'art. 31 d.lgs 152/06 ante riforma e 25 e
26 post riforma.
In conclusione il provvedimento oggi
impugnato è palesemente illegittimo sia alla luce del d.lgs 152/06 ante riforma
che post riforma. E' contrario all'art.34 del d.lgs 152/06 ante riforma che
prevedeva la possibilità che il procedimento per l'AIA integrasse quello per
ottenere anche la VIA, poiché il procedimento VIA non si è mai concluso; E'
altresì contrario alla previsione di cui all'art.26.4 del novellato d.lgs
152/06, secondo cui la Valutazione d'impatto ambientale incorpori/sostituisca
anche l'Autorizzazione integrata Ambientale, poiché nessun esplicito
provvedimento di valutazione d'impatto ambientale è stato mai emesso.
Nonostante ciò, l'amministrazione
procedente ha comunque rilasciato l'Autorizzazione integrata Ambientale che, ha
come suo presupposto ed antecedente logico il provvedimento positivo di valutazione d'impatto ambientale. E nel caso di una struttura mai sottoposta a valutazione
d'impatto ambientale, qual è quella della Italcementi spa, tale procedimento è ancor
più necessario posto che attualmente la compatibilità ambientale di tale
impianto non è mai stata correttamente verificata neanche nel caso di
presentazione di un'istanza volta ad utilizzare un combustibile in un ciclo
produttivo, idoneo ad incidere pesantemente sull'ambiente
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